8 MARZO 2021, IL VADEMECUM DELLO SCIOPERO

vademecum-2021

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Lo sciopero è un diritto

L’art. 40 della Costituzione dichiara: “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”. Lo sciopero è dunque un diritto di rango costituzionale in capo a ogni lavoratrice e lavoratore sebbene, negli anni, abbia subito limitazioni che ne hanno intaccato la potenza e l’emergenza sanitaria venga utilizzata come ulteriore motivo di pesanti restrizioni all’esercizio del diritto.  Anche per questo motivo, scioperare e rivendicare nuovi diritti rappresenta un elemento di rottura imprescindibile. Durante lo sciopero il rapporto di lavoro è sospeso, di conseguenza, anche la prestazione lavorativa da parte della lavoratrice e la retribuzione da parte del datore di lavoro.

8 marzo 2021 – Sciopero generale di 24 ore, settore pubblico e privato

Anche quest’anno, per l’8 marzo, Non Una di Meno ha chiesto a tutte le organizzazioni sindacali di convocare lo sciopero generale di 24 ore, dunque in tutti i settori del pubblico impiego e del privato; a partire dalla convinzione che l’astensione dal lavoro produttivo sia un’articolazione fondamentale dello sciopero femminista (qui puoi leggere l’appello per lo sciopero di Non Una di Meno)

A oggi lo sciopero è stato proclamato da diversi sindacati di base. Sul blog http://www.nonunadimeno.wordpress.com potrai trovare alcune proclamazioni inviate alla Commissione di Garanzia.

Nelle 24 ore del giorno 8 marzo 2021, quindi, tutte le lavoratrici sia del pubblico impiego che del privato possono scioperare perché esiste la copertura sindacale generale. Il che significa che puoi scioperare anche se nel tuo luogo di lavoro non c’è un sindacato di quelli che hanno indetto lo sciopero e/o indipendentemente dal fatto che tu sia iscritta o meno a un sindacato (se vuoi saperne di più clicca qui).

La comunicazione dello sciopero arriverà all’azienda direttamente dalla Commissione di Garanzia, dalla Regione o dall’associazione datoriale alla quale l’azienda fa riferimento.

È comunque possibile, soprattutto per il comparto privato, che qualche datore di lavoro non riceva la comunicazione o neghi di averla ricevuta. In tal caso, controlla le comunicazioni affisse in bacheca, se non compare, richiedila al tuo responsabile del personale o contattaci per avere una copia dell’indizione e dell’articolazione dello sciopero nel tuo settore, così da poterla affiggere direttamente sul posto di lavoro.

È anche possibile, data l’estrema frammentarietà del mondo del lavoro contemporaneo, che in qualche luogo di lavoro privato – soprattutto tra quelli che non fanno riferimento alle maggiori confederazioni padronali – non sia stato indetto lo sciopero. In questo caso, rivolgiti al nodo di Non Una di Meno della tua città o a quello a te più vicino: è possibile provvedere all’indizione – tramite i sindacati – fino al giorno prima dello sciopero (fatta eccezione per i posti di lavoro sottoposti a L.146/90, i cosiddetti servizi pubblici essenziali, per i quali è necessario inviare la comunicazione al datore di lavoro almeno 10 giorni prima).

Scuole statali, ospedali e servizi sanitari pubblici territoriali, dato l’elevato numero e la capillare diffusione sul territorio, ricevono comunicazione dello sciopero tramite una Circolare che il MIUR (nel caso delle scuole statali) e la Regione (per ospedali e servizi sanitari pubblici territoriali) sono tenuti a inviare in ogni singola scuola e a ogni direzione di ente ospedaliero e/o ASL.

Nonostante la proclamazione sindacale dello sciopero, con relativa pubblicazione sul sito della Commissione di Garanzia Sciopero (http://www.cgsse.it), avvenga con largo anticipo rispetto alla data prevista, queste circolari spesso arrivano a ridosso dello sciopero o non arrivano e alle lavoratrici viene detto che non possono scioperareNon solo le lavoratrici possono scioperare, ma è bene segnalare, attraverso la casella di posta elettronica di Non Una di Meno, dove questo accade, per procedere, là dove si persista, con una diffida sindacale.

La Circolare del MIUR verrà comunque pubblicata sul sito appena emanata, in modo da poter essere presentata in ogni scuola dalla stessa lavoratrice. Per la sanità pubblica, essendo le Circolari regionali, ci si può rivolgere al nodo di Non Una di Meno del territorio di appartenenza.

La lavoratrice non è tenuta a dichiarare preventivamente all’azienda la sua adesione allo sciopero, dunque non occorre alcuna comunicazione personale.

Nel settore sanità e per molte altre categorie che utilizzano la turnazione, la copertura parte dal primo turno della mattina dell’8 marzo e finisce all’inizio del primo turno della mattina del 9 marzo; tutte le lavoratrici possono quindi scioperare indipendentemente dal turno cui sono adibite: sia la mattina, sia il pomeriggio che la notte.

Nel caso del trasporto pubblico locale l’articolazione delle ore di sciopero, così come delle fasce protette, può variare da città a città.

Per il settore dei Vigili del Fuoco, lo sciopero nazionale è così articolato: personale operativo dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (4 ore senza decurtazione); personale giornaliero o amministrativo (intera giornata).

RESTRIZIONI AL DIRITTO DI SCIOPERO: FACCIAMO CHIAREZZA

Sciopero nei servizi pubblici essenziali L. 146/90

La legge 146 del 1990 disciplina il diritto di sciopero per i servizi pubblici essenziali, cioè quelli volti a garantire il diritto alla vita, alla salute, alla libertà, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione e alla libertà di comunicazione.

I servizi per cui la legge disciplina tale diritto, quindi, sono molti e diversi tra loro: i più noti – per la loro vicinanza alla vita quotidiana della maggior parte delle persone – sono la sanità, i trasporti pubblici urbani ed extraurbani, l’amministrazione pubblica, le poste, la radio e la televisione pubblica e la scuola; ma devono essere garantiti anche i servizi di raccolta dei rifiuti,l’approvvigionamento di energie, risorse naturali e beni di prima necessità.

In tutti questi ambiti il diritto allo sciopero, quindi, non è assoluto ma relativo alla possibilità di garantire alcuni diritti dei cittadini.

Per questo motivo, per tutti i servizi sottoposti a L. 146/90, devono essere previsti i contingenti minimi di personale tramite contrattazione integrativa o accordo sindacato/azienda. È in capo al datore di lavoro il diritto/dovere di individuare le/i dipendenti da inserire nei contingenti minimi e inviare loro entro 5 giorni dalla data dello sciopero la comunicazione di“esonero dallo sciopero”, ovvero di recarsi in servizio il giorno dello stesso.

Qualora la dipendente inserita nei contingenti minimi abbia intenzione di scioperare, deve inviare entro 24 ore dal ricevimento dell’ordine di prestare servizio una comunicazione all’azienda della volontà di aderire all’astensione e, quindi, di essere sostituita.

L’azienda ha il dovere di verificare la possibilità di sostituzione della dipendente. Solo nel caso tale sostituzione non fosse possibile è ammissibile il rifiuto al diritto. In ogni caso, l’azienda deve comunicare alla dipendente di averla sostituita o meno, quindi se può scioperare o se deve lavorare.

Le aziende che erogano il servizio che lo sciopero potrebbe far venir meno, inoltre, sono obbligate con almeno 5 giorni di anticipo a dare comunicazione all’utenza sulle modalità e gli orari dei servizi essenziali garantiti.

Ricordati che il diritto allo sciopero è un diritto individuale in capo a ogni singola lavoratrice e lavoratore, sancito e garantito dalla Costituzione Italiana, e il cui esercizio non può essere precluso e/o limitato (se non per quanto riguarda le modalità di erogazione dei servizi di pubblica utilità di cui ai paragrafi precedenti).

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